Art. 3
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
In vigore dal 9 mag 2018
1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36#art-3