Art. 57
Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «unico» è soppressa;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all', comma 01, i soggetti di cui all', comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all', comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-57