Art. 53
Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «istituita, presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-53