Art. 54

Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «all', comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all', comma 2-bis,»; b) al comma 7, lettera a), le parole «il medico di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-54

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Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Art. 54 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo