Art. 56

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 27 gen 2018
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-quater, prima del primo periodo è inserito il seguente: «L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»; b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo periodo, le parole «l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti soggetti»; c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati; d) al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater»; e) dopo il comma 2-novies è inserito il seguente: «2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.»; f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all', comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217#art-56

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