Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 13 feb 2018
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall', commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell' del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-61