Art. 57

Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 13 feb 2018
1. All', comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172 (Art. 57 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo