Art. 60

Monitoraggio

In vigore dal 13 feb 2018
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori: a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato; b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto; c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi; d) immatricolazioni di nuove unità da diporto; e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico. 2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all' del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-60

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Monitoraggio (Art. 60 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo