Art. 60
Monitoraggio
In vigore dal 13 feb 2018
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:
a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni di nuove unità da diporto;
e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all' del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-60