Capo II

Art. 9

Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

In vigore dal 31 ott 2017
Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 742: 1) nella rubrica le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, le parole: «il ministro di grazia e giustizia domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»; b) dopo l'articolo 742 è inserito il seguente: «Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.»; c) all'articolo 743: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei termini di cui all'articolo 734»; 3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato e del difensore»; d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149#art-9

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