Capo II
Art. 5
Modifiche in materia di estradizione dall'estero
In vigore dal 31 ott 2017
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 720:
1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
2) al comma 3, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «di differirne la presentazione» sono inserite le seguenti: «, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,»;
3) ai commi 4 e 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
b) l'articolo 721 è sostituito dal seguente:
«Art. 721 (Principio di specialità). - 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. Il principio di specialità non opera quando:
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»;
c) dopo l'articolo 721 è inserito il seguente:
«Art. 721-bis (Estensione dell'estradizione). - 1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.»;
d) l'articolo 722 è sostituito dal seguente:
«Art. 722 (Custodia cautelare all'estero). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.»;
e) dopo l'articolo 722 è inserito il seguente:
«Art. 722-bis (Riparazione per ingiusta detenzione). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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