Capo II

Art. 8

Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere

In vigore dal 31 ott 2017
Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 730: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo è sconosciuto,»; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»; 3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione all'autorità straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,»; b) all'articolo 731: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo è sconosciuto,»; 3) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza.»; c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi»; d) l'articolo 734 è sostituito dal seguente: «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127. 2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti. 3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.»; e) dopo l'articolo 734 è aggiunto il seguente: «Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»; f) all'articolo 735: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.»; 2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «euro»; 3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»; g) all'articolo 736: 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»; 2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi»; h) all'articolo 737-bis: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.»; 3) i commi 4 e 5 sono soppressi; 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149#art-8

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