Capo II

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 31 ott 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo