Capo I
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
In vigore dal 31 ott 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, e in particolare l';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149#art-1