Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 22 ott 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell' del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell', comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell', comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;145#art-5