Art. 3

Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

In vigore dal 22 ott 2017
1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;145#art-3

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