Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 ott 2017
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all', numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all', paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;145#art-2

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Definizioni (Art. 2 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo