Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 22 ott 2017
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.
3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera f) è abrogata;
b) l'articolo 11 è abrogato;
c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;145#art-8