Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 22 ott 2017
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti. 3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera f) è abrogata; b) l'articolo 11 è abrogato; c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» è soppressa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;145#art-8

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