Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 26 ago 2017
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-03;129#art-8