Art. 6

Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

In vigore dal 26 ago 2017
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nell', comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4)»; b) al comma 9 le parole: «negoziazione per conto terzi» sono sostituite dalle seguenti: «esecuzione di ordini per conto dei clienti»; c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli , commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.»; d) al comma 14, ultimo periodo, la parola: «53» è sostituita dalla seguente: «7-sexies».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-03;129#art-6

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