Art. 4

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 26 ago 2017
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. L'articolo 98-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato. 2. All'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1». 3. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.»; d) al comma 2 le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «della start up innovativa, della PMI innovativa o dell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della piccola e media impresa o dell'impresa sociale»; e) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata: a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall', comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi: 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea nè a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri nè per l'acquirente nè per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»; f) al comma 2-ter le parole: «è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per» sono sostituite dalle seguenti: «sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di»; g) al comma 2-quater il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.»; h) il comma 2-quinquies è abrogato. 4. All'articolo 114, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «64, comma 2, lettera d)».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-03;129#art-4

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