Art. 5
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 26 ago 2017
1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «a distanza,» sono inserite le seguenti: «prodotti finanziari o»;
c) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.»;
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del risparmio» sono inserite le seguenti: «o i servizi di comunicazione dati».
2. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «61, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «64-bis, comma 2,».
3. L'articolo 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni.
1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.».
4. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato"; "CTP" o "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione"; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le PMI"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
5. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonché di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, comma 5; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
6. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli ; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.1 Chiunque eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
b) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1.»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 3 le parole: «188, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»;
g) il comma 4 è abrogato.
7. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «disponibile e determinabile» sono sostituite dalle seguenti: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;
b) al comma 3 le parole: «188, commi 2 e 2-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
8. All'articolo 190.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «disponibile e determinabile» sono sostituite dalle seguenti: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;
b) al comma 4 le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»;
c) il comma 5 è abrogato.
9. Dopo l'articolo 190.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) ai soggetti indicati nell'articolo 187-novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base ad esse;
f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
Art. 190.4 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). - 1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
Art. 190.5 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009). - 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli , paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies del presente decreto e dell', paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative;
c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell', paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a);
d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall', paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
10. All'articolo 190-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei servizi di comunicazione dati»;
b) all'alinea del comma 1 le parole: «e 190.2, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5» e le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinque milioni»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «o per l'integrità ed» sono sostituite dalle seguenti: «o per la trasparenza, l'integrità e»;
d) al comma 2 le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinque milioni»;
e) al comma 3 la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;
f) al comma 3-bis la parola: «applicano» è sostituita dalle seguenti: «possono applicare» e dopo le parole: «dieci anni,» sono inserite le seguenti: «sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,»;
g) al comma 4 le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
11. L'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.
12. Dopo l'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali). - 1. I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese che violano le norme degli articoli 50-quinquies e 100-ter o le relative disposizioni attuative sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 50-quinquies, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.».
13. All'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinque milioni»;
b) al comma 2, dopo le parole: «euro cinquemila» è inserita la seguente: «fino»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;
d) al comma 4 le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
e) al comma 6 le parole: «188, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater»;
f) al comma 7 le parole: «per i promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria»;
g) il comma 8 è abrogato.
14. All'articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinque milioni»;
b) al comma 2-ter, le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».
15. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1 le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
d) all'alinea del comma 1-bis le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»;
e) al comma 1-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
f) al comma 1-ter le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».
16. All'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis la parola: «anche» è soppressa;
b) al comma 3-bis le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».
17. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1 le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
d) all'alinea del comma 1.1 le parole: «le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «una delle seguenti sanzioni amministrative»;
e) al comma 1.1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
f) il comma 1-quinquies è abrogato;
g) all'alinea del comma 2 le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»;
h) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
i) al comma 2, lettera c), le parole: «o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
l) all'alinea del comma 2.1 le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»;
m) al comma 2.1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;»;
n) il comma 3-ter è abrogato.
18. All'articolo 193-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
11. al comma 2, lettera a), la parola: «Regolamento» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;
12. il comma 5 è abrogato.
19. All'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sono punite» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti» e le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;
b) al comma 4 le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».
20. All'articolo 193-quinquies, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «totale annuo determinato in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.».
21. Dopo l'articolo 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 193-sexies (Sistemi interni di segnalazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).».
22. All'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-quater è abrogato.
23. All'articolo 194-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione) »;
b) al comma 1 dopo la parola: «190» è inserita la seguente: «, 190.3».
24. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) delle norme previste dagli -undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;»;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative.».
25. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «adottate dalla Consob» sono soppresse;
b) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle relative disposizioni attuative;
a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative;»;
c) alle lettere b) e d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni attuative».
26. L'articolo 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli -undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento.».
27. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis.».
28. All'articolo 195-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o alle imprese di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche» e dopo la parola: «190» è inserita la seguente: «190.3,».
29. All'articolo 195-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «investimento extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: « legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ».
30. Dopo l'articolo 195-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 195-quinquies (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.».
31. All'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)»;
b) all'alinea del comma 1 le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4» e le parole: «dalla Consob» sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.».
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