Titolo IV›Capo III
Art. 31
Revisione legale dei conti
In vigore dal 3 ago 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-31