Titolo IVCapo III

Art. 31

Revisione legale dei conti

In vigore dal 3 ago 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-31

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