Titolo IVCapo III

Art. 29

Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

In vigore dal 3 ago 2017
Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo 1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. 2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. 3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-29

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