Titolo V›Capo I
Art. 34
Ordinamento ed amministrazione
In vigore dal 11 set 2018
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all', comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-34