Titolo II

Art. 10

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

In vigore dal 3 ago 2017
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-10

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