Art. 26

Abrogazioni e modifiche

In vigore dal 21 lug 2017
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2 dell'; i commi 3 e 4 dell'; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all', legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377; c) l' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90; d) l' del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; e) i commi 1, 2 e 3 dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. All', comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale», ovunque ricorra, è soppressa. 3. L' del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: « (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente. 3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all' espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-26

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