Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 21 lug 2017
Modifiche all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.»; c) al comma 4, le parole: «» sono sostituite dalle seguenti: «».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-7

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