Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 21 lug 2017
Modifiche all' del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.»;
c) al comma 4, le parole: «» sono sostituite dalle seguenti: «».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-7