Art. 9
Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 21 lug 2017
Sostituzione dell' del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. L' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
« (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-9