Art. 24

Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

In vigore dal 21 lug 2017
1. Il comma 4 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-24

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