Art. 7
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
In vigore dal 5 lug 2017
1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell', comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92#art-7