Art. 7

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

In vigore dal 5 lug 2017
1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio. 2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell', comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92#art-7

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Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Art. 7 Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.) — Testo vigente | Portale Normativo