Art. 4
Obblighi di identificazione della clientela
In vigore dal 5 lug 2017
1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92#art-4