Art. 6

Obblighi di conservazione

In vigore dal 5 lug 2017
1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell', le schede di cui all', comma 2, e copia della ricevuta di cui all', comma 3, per un periodo di 10 anni. 2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti; b) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti; d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto. 3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo