Art. 12

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

In vigore dal 5 lug 2017
1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile; g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli della legge 21 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92#art-12

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