Art. 13

Ulteriori disposizioni procedurali

In vigore dal 5 lug 2017
1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. 2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all', comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.
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Ulteriori disposizioni procedurali (Art. 13 Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.) — Testo vigente | Portale Normativo