Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009

In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche all' del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All' del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall', comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell', comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all', comma 01, lettera b),»; c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance"» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell' e»; d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all' del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all', comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74#art-8

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