Art. 5
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009
In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All' del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli ;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli .»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell', comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74#art-5