Art. 10

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009

In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche all' del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All' del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»; b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorità» e «dell'Autorità»; c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell', comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell', comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell' della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta» sono soppresse; d) al comma 2, la parola «5,» è soppressa; e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale» sono soppresse; f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse; 2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse; 3) il quinto periodo è soppresso; g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e) le parole «all', comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all', comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 2) le lettere m) e p) sono soppresse; h) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74#art-10

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