Art. 12
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009
In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All' del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli , comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell' del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74#art-12