Art. 12
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In vigore dal 20 mag 2017
1. All', comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-12