Art. 14

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione"; b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara"; c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "importo da porre a base di gara dell'affidamento"; d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo