Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"; c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all', comma 5."; d) al comma 8: 1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"; 2) alla lettera e), la parola: "individuandole" è sostituita dalla seguente: "individuate"; e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.".
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Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 11 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo