Capo I

Art. 6

Servizi di mensa

In vigore dal 31 mag 2017
1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all', servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati. 2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63#art-6

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