Capo I
Art. 2
Servizi
In vigore dal 31 mag 2017
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63#art-2