Capo I
Art. 3
Beneficiari
In vigore dal 31 mag 2017
1. I servizi di cui all' sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63#art-3