Capo I

Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

In vigore dal 31 mag 2017
1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi. 2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall', comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall', comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63#art-8

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