Capo VI
Art. 22
Entrata in vigore
In vigore dal 6 nov 2025
1. Fermo restando quanto previsto all' e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all', comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026.
Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-22