Capo VI

Art. 22

Entrata in vigore

In vigore dal 6 nov 2025
1. Fermo restando quanto previsto all' e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all', comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-22

In sintesi

L'articolo stabilisce che le regole del decreto si applicano alle procedure concorsuali per docenti della scuola secondaria bandite successivamente alla sua entrata in vigore. La disciplina riguarda i concorsi per posti comuni, di sostegno e per insegnanti tecnico-pratici. Viene inoltre previsto un regime transitorio per gli insegnanti tecnico-pratici: i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, si applicano solo ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026. Fino a tale data, per queste figure continuano a valere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Perché esiste questa norma

La norma definisce la decorrenza e l'ambito temporale di applicazione delle nuove regole di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria. Essa garantisce inoltre un regime transitorio specifico per i requisiti degli insegnanti tecnico-pratici.

A chi si applica

Si applica a coloro che intendono partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, sia su posti comuni e di sostegno, sia per i posti di insegnante tecnico-pratico.

Esempio pratico

Un candidato che partecipa a un concorso per insegnante tecnico-pratico bandito prima del 31 dicembre 2026 deve possedere i requisiti previsti dalla normativa previgente per le relative classi di concorso. Se invece il concorso viene bandito successivamente a tale data, al candidato saranno richiesti i nuovi requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente decreto.

Cosa è cambiato

Il comma 2 dell'articolo 22 è stato oggetto di modifiche successive introdotte dall'articolo 1, comma 792, lettera s, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; dall'articolo 20, comma 3, lettera e, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75; nonché dall'articolo 5, comma 1, dell'atto 24G00227.

Domande frequenti

A quali concorsi si applicano le disposizioni del presente decreto?Si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli per insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla sua entrata in vigore.
Da quando si applicano i requisiti dell'articolo 5, comma 2, per gli insegnanti tecnico-pratici?Tali requisiti sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026.
Quali requisiti si applicano agli insegnanti tecnico-pratici fino al 31 dicembre 2026?Fino a tale termine rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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