Capo VI
Art. 19
Copertura finanziaria
In vigore dal 10 mar 2020
1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all', comma 6.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'articolo
- Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 5, comma 2-bis) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed e' destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-19