Capo VI
Art. 20
Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena
In vigore dal 1 gen 2019
1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all', comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-20