Art. 22 · Entrata in vigore
Capo VI

Art. 22

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Entrata in vigore

In vigore dal 6 nov 2025
1. Fermo restando quanto previsto all' e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all', comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art-22