Art. 8

Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione

In vigore dal 11 dic 2016
Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione 1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all', comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d) le parole: «39,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25.»; b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;221#art-8

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